Identificabili anche senza "nome e cognome".
08.05.2026
Una delle credenze più diffuse è che, per evitare denunce, basti non fare esplicitamente il nome della vittima. Niente di più falso. La giurisprudenza più recente (Cass. n. 14345/2024) ha chiarito che il reato sussiste se la persona offesa è individuabile attraverso elementi indiretti: soprannomi, riferimenti lavorativi o dettagli della vita privata comprensibili anche solo da una piccola cerchia di utenti.